É stato consentito di non indicare il numero di certificato del contribuente IVA nella dichiarazione e fattura fiscale
Dal 1. gennaio 2014 il Servizio fiscale hanno consentito di non indicare il numero di certificato del contribuente IVA nella dichiarazione sulla IVA ed i suoi allegati, nella fattura fiscale e in ciascuni altri documenti, dove era previsto di indicare del requisito.
Nella lettera da 17.01.2014 N. 1094/7/99-99-19-04-02-17 il Ministero dei proventi e degli oneri ricorda, che la Legge N. 657 ha cancellato il certificato di registrazione come un contribuente dell' IVA ed ha dato il diritto per i contribuenti dell'imposta di ottenere gli estratti dal registronegli organi del Ministero dei proventi e degli oneri.
Ottenere l'estratti non è obbligatorio, perciò gli organi del Ministero dei proventi e degli oneri non possono richiedergli dal contribuente. In tale caso la registrazione sarà confermata dalla informazione sulla registrazione sull'ufficiale sito web del Ministero dei proventi e degli oneri, che si rinnova ogni giorno. E per questo dal 1. gennaio 2014 i contribuenti IVA nel caso dei cambiamenti nei moduli dei documenti non indicano il numero del Certificato in:
- dichiarazione sull'imposta sul valore aggiunto ed in suoi allegati;
- calcolo di precisazione degli impegni fiscali dall'imposta del valore aggiunto in relazione agli errori rilevati da se stesso;
- registro delle rilasciate ed ottenute fatture fiscali;
- fattura fiscale, che si compila per le operazioni della fornitura delle merci/servizi;
- altri documenti, i moduli dei quali prevedevano la notificazione di questo requisito.