ADM: Semplificazione Valore in Dogana in Vigore

ADM: Semplificazione Valore in Dogana in Vigore

Articolo redatto da BDO Italia Spa, partner operativo di FederCamere.

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Dogane – Circolare 30/2025 – Prot. N. 0733953 del 24 novembre - Semplificazione della determinazione degli importi facenti parte del valore in dogana delle merci – art. 73 del Reg. (UE) 952/2013 (CDU). Sostituzione Circolare n. 5/D/2017

Articolo redatto da BDO Italia Spa, partner operativo di FederCamere.
In data 24 novembre, la Direzione Dogane ha pubblicato la Circolare n. 30/2025, relativa agli aggiornamenti procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla determinazione semplificata degli importi che compongono il valore in dogana delle merci, quando tali importi non siano quantificabili al momento dell’accettazione della dichiarazione, come previsto dall’art. 73 del Reg. (UE) 952/2013 (CDU). Il documento sostituisce integralmente la Circolare n. 5/D/2017 del 21 aprile 2017.

L’obiettivo dichiarato dall’Autorità doganale è garantire agli operatori economici certezza nella determinazione degli elementi del valore in dogana, evitando il ricorso alla dichiarazione semplificata ex art. 166 CDU.
Si precisa che la semplificazione è applicabile esclusivamente al regime di importazione e quando il valore in dogana delle merci è determinato con il metodo del valore di transazione (art. 70 CDU).

Condizioni per ottenere l’autorizzazione

La Circolare individua due tipologie di requisiti (art. 71 Regolamento delegato UE 2446/2015):

Condizioni oggettive:

  • sproporzione dei costi amministrativi derivante dall’uso della dichiarazione semplificata;
  • il valore determinato tramite semplificazione non deve discostarsi significativamente da quello calcolato con metodo ordinario.

Condizioni soggettive:

  • assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale/fiscale;
  • sistema contabile conforme ai principi contabili e idoneo ai controlli;
  • organizzazione amministrativa adeguata e sistema di controllo interno efficiente.

Iter del procedimento autorizzativo:

  • Presentazione dell’istanza: tramite sistema CDS (Customs Decisions System).
  • Contenuti obbligatori: dati del richiedente, PEC, allegati (documento di identità, relazione sul metodo di calcolo, file Excel con dati storici, contratti, ecc.).
  • Formula di calcolo del valore semplificato: proposta dal richiedente con motivazione.
  • Tempistiche:
    • Registrazione e accettazione domanda: max 30 giorni
    • Istruttoria dell’Ufficio locale ADM: max 60 giorni
    • Decisione finale: entro 120 giorni (90 giorni per operatori AEO)

L’autorizzazione non ha un limite temporale (art. 22, par. 5 CDU), ma è previsto un monitoraggio annuale.
La Circolare prevede inoltre la possibilità di annullamenti, revoche o modifiche in caso di informazioni inesatte o condizioni non più soddisfatte, nonché di sospensioni o riesami.

Per ulteriori dettagli si rimanda alla consultazione della Circolare.

 

Sul medesimo argomento: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Dogane – Avviso del 3 dicembre- Circolare 30D del 24 novembre 2025

 

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare n. 31/2025 prot. n. 0754644 del 01.12.2025 - Attuazione dell’art.3 del decreto legislativo 28 marzo 2025, n.43. Modifiche alla disciplina fiscale dell’HVO e del biodiesel. Istruzioni operative

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la Circolare n. 31 del 01 dicembre 2025, attua l’art. 3 del D.Lgs. 43/2025. Nello specifico, con il decreto del 14 maggio 2025:

·        l’accisa sulla benzina è stata ridotta da 728,40 € a 713,40 € per mille litri;

·        l’accisa sul gasolio carburante è aumentata da 617,40 € a 632,40 € per mille litri.

Invece, l’accisa ridotta di 617,40 € per mille litri continua ad applicarsi a:

  • biodiesel;
  • gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o idrotrattamento (HVO), immessi in consumo tal quali, solo se prodotti con materie prime che soddisfano i requisiti di sostenibilità previsti dall’art. 44, par. 5, del Reg. (UE) 651/2014 e dalla Dir. (UE) 2018/2001 (materie prime dell’allegato IX – parti A e B).

Per i prodotti che non soddisfano tali requisiti si applica l’aliquota ordinaria del gasolio: 632,40 per mille litri.

Poiché la differenza tra le due tipologie dipende esclusivamente dalla qualificazione delle materie prime (avanzate/double counting aliquota ridotta; single counting aliquota normale) e non dalla qualità fisica del prodotto, negli impianti è ammesso lo stoccaggio promiscuo.

I depositi fiscali devono però tenere contabilità separate, mentre i depositi commerciali e i distributori mantengono una sola contabilità, salvo optare per la distinzione.

Non è necessaria la modifica delle licenze di esercizio per continuare a detenere entrambe le tipologie di prodotto.

L’Agenzia ha istituito codici addizionali (CADD) per distinguere i biocarburanti in base all’aliquota: S182 per HVO e biodiesel ad aliquota normale (632,40 per mille litri) e S187 per quelli ad aliquota ridotta (617,40 per mille litri).

La trasmissione dei dati di contabilità dei registri di carico e scarico di HVO e biodiesel avviene esclusivamente in forma telematica, con comunicazioni distinte o unica a seconda della tipologia di biocarburante miscelata con il gasolio.

Il depositario autorizzato resta l’unico responsabile della corretta liquidazione dell’accisa.

Sono previste disposizioni specifiche per il destinatario registrato di HVO o biodiesel. L’aliquota ridotta può essere applicata solo se le certificazioni di sostenibilità sono disponibili e riportate nell’e‑AD; in assenza, si applica l’aliquota normale. Per la contabilità e la gestione del deposito valgono le stesse regole previste per gli esercenti deposito commerciale.

Per l’inventario di HVO e biodiesel, i depositi fiscali devono mantenere due giacenze contabili (aliquota normale e ridotta) a fronte di un unico stoccaggio fisico. Il calo ammissibile è fissato all’1% annuo in volume a 15°C, come per il gasolio. Le eccedenze entro tolleranza sono imputate all’aliquota normale, mentre le deficienze sono scaricate dal biocarburante ad aliquota ridotta e, se non capiente, da quello ad aliquota normale. Nei casi fuori tolleranza, recuperi d’imposta e sanzioni si calcolano sull’aliquota normale.

Le stesse regole si applicano ai depositi commerciali che tengono contabilità separate


Torino, 9 dicembre 2025